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F.A.Q DOMANDE FREQUENTI

LIBERA PROFESSIONE

17 MAR 2021

Posso esercitare la  professione libera? 

Il Consulente della coppia e della famiglia, o anche Consulente Familiare®, è un professionista socio educativo, “professionista delle relazioni umane”, che è disciplinato dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” ed è tutelato dall’Associazione di categoria Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari (AICCeF). Il Consulente Familiare®, in base alla Legge 4/2013, può lavorare come libero professionista in forma singola o associata.

Il Consulente Familiare®  è soggetto all'IVA?

SI, il Consulente Familiare® libero professionista, che svolge l’attività come principale e abituale, è tenuto ad aprire la Partita IVA ,con il Codice ATECO  (ATtività ECOnomiche) 88.99.00. L’apertura della Partita IVA, oltre che al pagamento dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). comporta anche l’obbligo all’iscrizione e al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata dell’INPS. Prima di poter aprire una partita IVA è necessario dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e attivare una propria Identità Digitale per l’accesso tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ai servizi online della pubblica amministrazione. Consulta in questo sito le istruzioni per aprire la partita IVA: home/sezione soci/liberaprofessione.

Qual'è il regime fiscale del Consulente Familiare® ?

In caso di apertura della Partita IVA, il professionista può avvalersi di un regime fiscale agevolato, denominato Regime Forfettario, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti, quale quello di ricavi per un ammontare inferiore ai 65.000 € annui. Il Regime Forfettario gode di diverse agevolazioni: un regime contabile semplificato (non c’è obbligo di registri contabili, di iscrizione INAIL e altro) e di un regime fiscale con aliquota unica del 15% o ridotta al 5% per i primi 5 anni se si inizia una nuova attività.

Cosa devo fare per iniziare la professione libera?

Chi vuole intraprendere la professione di  Il Consulente Familiare® come attività principale deve iniziare iscrivendosi all'IVA. Consulta in questo sito le istruzioni per aprire la partita IVA e scegliere il regime fiscale: home/sezione soci/liberaprofessione.

Posso esercitare questa professione anche se ho già un'attività principale (dipendente o autonoma) o se non voglio che sia la mia attività principale?

SI, posso esercitare questa professione senza iscrivermi all'IVA sesvolgo attività in via occasionale che mi procurano profitti entro il limite netto di € 5.000,00 all'anno.

Posso instaurare un rapporto di collaborazione occasionale, non continuativa nel tempo, con un ente o uno studio professionale, oppure posso esercitare la consulenza familiare individualmente.   In particolare:

- posso stipulare un contratto di prestazione occasionale con la struttura, e poi  rilasciare la notula finale per il pagamento. L'ente effettuerà direttamente il versamento della ritenuta d'acconto (20%), da inserire poi nella propria dichiarazione dei redditi.

- oppure posso stipulare un contratto di consulenza individuale o di coppia, che contenga il periodo di durata prevedibile, e poi rilasciare la ricevuta finale con l'importo complessivo del percorso, da inserire nella dichiarazione dei redditi.

In ogni caso non va superato l'importo netto annuale di € 5.000.

Se si superano in un anno i  5.000 €, il professionista l'anno successivo deve iscriversi all'IVA ed all'INPS.

Per ogni informazione ulteriore scrivi il tuo quesito a commercialista@aiccef.it.

Posso esercitare questa professione come volontariato?

SI, la scelta di esercitare la professione a titolo onoeroso o a titolo gratuito è strettamente personale. Ma anche se si esercita per volontariato, non ci si può dimenticare di essere un professionista. Nè si può consentire un depauperamento della propria dignità professionale.

Dal punto di vista fiscale, il rimborso spese effettuato dall'organizzazione di appartenenza al Consulente Familiare per i costi effettivamente sostenuti per l'esercisio dell'attività di volontariato (mezzi di trasporto, carburante, vitto...), non hanno rilevanza fiscale, purchè non siano ricorrenti, siano documentate o non superino l’importo di 10 € giornalieri e 150 € mensili (in quest’ultimo caso, l'attività prestata deve essere autocertificata a norma di legge da parte del Consulente volontario).

Come posso fare pubblicità alla mia attività?

La pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera e può essere fatta con ogni mezzo. Le informazioni devono rispettare il Codice Deontolgico dell’AICCeF, essere trasparenti, veritiere e corrette.

 Oltre l'informazione pubblica effettuata dall'Aiccef sul proprio sito, si suggerisce l'uso dei social media e delle piattaforme professionali. Consulta i servizi per i soci sulla home di  questo sito, sezione soci/serviziper i soci.

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