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L'audizione della Presidente alla Commissione Giustizia del Senato

01 FEB 2019

Il 31 gennaio scorso la Presidente Sinigaglia ha partecipato all'audizione presso la Commissione Giustizia del Senato nell'ambito della discussione pubblica sui Disegni di legge per la riforma del Diritto di famiglia, ed in particolare sulla bigenitorialità e sull'affido condiviso.

Invitati all'audizione sono stati i rappresentanti delle associazioni di psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, assistenti sociali e consulenti familiari.

Ecco il sunto dell'intervento che la ns Presidente ha sviluppato nei 10 minuti che sono stati concessi agli auditi.     

Ringrazio il Presidente della Commissione  per l’invito a questa audizione per la discussione sui Disegni di legge sull'affido condiviso.

Io sono qui in veste di Presidente nazionale dell'AICCeF, Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari, fondata il 5 febbraio del 1977, che raccoglie e tutela i professionisti Consulenti della coppia e della famiglia.. È un’Associazione professionale che, in base allo Statuto, tutela la professionalità dei propri iscritti, tiene ed aggiorna l’Elenco professionale di coloro che ritiene abilitati all’esercizio della professione di Consulente di coppia e di famiglia.  L’Associazione è iscritta nell’Elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l’attestazione di qualità dei servizi resi, presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 7 della legge n.4/2013.

E sono qui per fornire un contributo intellettuale alla discussione generale, finalizzato allo sviluppo del bene comune “famiglia”, da parte di un numeroso gruppo di professionisti  che si occupano di consulenza familiare socio-educativa  per il sostegno alla coppia e alla famiglia con  difficoltà relazionali e comunicative.

In primis sento la necessità di presentare la professione di Consulente della coppia e della famiglia e spiegare perché  sta tanto a cuore alla categoria la legislazione in materia di affido e di genitorialità condivisa. Il Consulente della coppia e della famiglia (chiamato anche Consulente Familiare) è un professionista socio educativo, che aiuta il singolo, la coppia e il nucleo familiare a mobilitare, nelle loro dinamiche relazionali, le risorse interne ed esterne per affrontare crisi, cambiamenti  e situazioni difficili, che normalmente avvengono nel ciclo di vita familiare.  Affianca la coppia e la famiglia nel corso della sua storia evolutiva (dell' intero ciclo di vita della famiglia) per offrire, nella quotidianità e nell’emergenza, consulenza e sostegno in ordine a  problematiche come: difficoltà di comunicazione e problemi di relazione; disarmonia e conflitto di coppia; educazione alla genitorialità responsabile; problemi della sfera sessuale; richieste di separazione; situazioni di smarrimento nell’ambito della coppia,  gravi situazioni di tradimento, di aggressività e di violenza intrafamiliare. percciò siamo dentro al problema dell'affido in caso di separazione.

La mediazione familiare.

Primo argomento che voglio portare alla Vs. attenzione riguarda la Mediazione familiare come intesa nei DDL 735.

Per  sua natura questi percorsi di mediazione, così pure quello della consulenza familiare o di terapia, può essere solo volontario per poter funzionare correttamente e se reso obbligatorio perderebbe la  sua attrattiva rispetto alle procedure legali.  Nella nostra esperienza di Consulenti della coppia e della famiglia sappiamo bene che la consulenza familiare obbligata (così come la mediazione o la terapia) non funziona perché viene meno un elemento basilare delle relazioni d’aiuto: la decisione volontaria al cambiamento, alla risoluzione di un problema.

Lavorare per far “nascere e crescere” una coppia genitoriale richiede un lungo impegno di accompagnamento e sostegno a cui tutte le professioni che ruotano intorno alla famiglia come bene comune e bene relazionale, devono partecipare con il proprio specifico e prezioso contributo.

La figura del coordinatore genitoriale

Il coordinatore genitoriale, previsto del DDL 735, è una nuova ed ulteriore figura che si inserisce, quando nella separazione vi sono minori, nei casi di rifiuto o di esito negativo del percorso di mediazione, e qualora la conflittualità persista e viene proposta alle parti dal giudice…CHI è?. Quali poteri decisionali ha??

Non vi è alcuna disposizione che preveda il vaglio delle decisioni assunte dal Coordinatore né la rispondenza delle stesse al preminente interesse del minore. Inoltre non vi è alcuna specificazione circa l’utilizzo del coordinatore genitoriale nei casi di conclamata violenza, che assume poteri decisionali ed alla quale viene riconosciuto il compito di “gestire in via stragiudiziale le controversie insorte tra i genitori di prole minorenne relativamente al piano genitoriale”. Non è prevista nessuna norma che assicuri la terzietà e l’imparzialità del coordinatore né il possesso da parte del medesimo di competenze specialistiche in materia di violenza che possa garantire un intervento efficace ( quali professionisti ordinistici e non ordinistici possono essere individuati come coordinatori genitoriali? Quali competenze dimostrabili in materia? ).

Bi-genitorialità e co-genitorialità

Il DDL all’articolo 11 propone di rafforzare il principio della co-genitorialità e prevede in caso di separazione tempi paritetici e equipollenti (non più di due terzi e non meno di un terzo del tempo con ciascun genitore) di frequentazione del figlio minorenne con i propri genitori e introduce il principio del “doppio domicilio”.

A nostro avviso questo articolo ci sembra che ignori che il ruolo materno e paterno sono complementari ma non equivalenti  e che, soprattutto nella prima infanzia,  non sempre l’uno può sostituire l’altra. Inoltre ci sembra che tempi rigidamente uguali rispondano maggiormente al bisogno del genitore di affermare i propri diritti in un conflitto, come se il figlio fosse un “oggetto patrimoniale” e non una “persona soggetto di diritto”.  La convivenza paritetica del figlio/i, indipendentemente dall’analisi della situazione che ha causato la separazione (sottratta al giudice), espone al rischio di far esacerbare il conflitto, anche nelle separazioni consensuali.

Conclusioni

E’ sicuramente di vitale importanza per il bambino poter contare in maniera equa sulla partecipazione responsabile, il sostegno e la protezione di entrambi i genitori in caso di separazione; poter frequentare in modo equo il genitore con cui non vive e ricevere in armonia con il suo sviluppo infantile cure costanti e flessibili, rispettose delle sue inclinazioni naturali e aspirazioni. Per noi tenere in considerazione il minore e i suoi bisogni evidenzia la necessità di decidere la migliore soluzione per ogni bambino, la sua storia, i suoi bisogni. Sarebbe auspicabile infatti poter valutare tenendo conto delle sue peculiarità, applicando un approccio longitudinale, al fine di poter studiare gli effetti e le conseguenze a lungo termine delle scelte, per poter decidere la migliore soluzione sia in termini di affidamento, residenza e accesso.

E’ necessario, a nostro avviso, vista la delicatezza dell’argomento, che decisioni di questo tipo richiedono, una pausa di riflessione che tenga conto delle evidenze scientifiche sull’argomento e soprattutto dell’interesse superiore del minore. Un lavoro che non può prescindere dal parere autorevole dell’intera comunità scientifica, accademica e professionale. E’ fondamentale pensare a nuove misure di sostegno sociale e familiare, individuare strumenti formativi per rendere le decisioni a favore del bambino tali da tradurre nella prassi giudiziaria concreta i principi previsti dalla già esistente L. 54/2006 e che siano in grado di cambiare in meglio la vita dei nostri figli.

Grazie

 

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