L'AICCeF è un'Associazione Professionale che rilascia ai propri iscritti (solo Soci Effettivi), ai sensi dell'art. 7 della legge 14 grn 2013, n.4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate, l'Attestazione di qualità dei servizi resi dai Consulenti della Coppia e della Famiglia.
L'Attestazione è un documento, conseguentemente, composito, che deve certificare parecchi aspetti che riguardano il professionista oggetto di certificazione, e il cui rilascio comporta una rilevante responsabilità circa il suo contenuto.
Il contenuto è determinato dalla legge (art. 7 legge 4/2013) e infatti l’Attestazione che rilascia l'Associazione professionale deve contenere:
a) la regolare iscrizione del professionista all’Aiccef per l’anno di riferimento;
b) il possesso dei requisiti di iscrizione all’Associazione stessa, quindi titoli di studio e Diploma professionale;
c) il mantenimento degli standard qualitativi e di qualificazione professionale (l’aderenza alla deontologia professionale e l’aggiornamento professionale permanente, conseguito con l’acquisizione dei Crediti Formativi Professionali nell’anno precedente);
e) le garanzie fornite dall’Aiccef a tutela dell’utente, quali la trasparenza, la pubblicità e la esistenza dello Sportello del consumatore, con le modalità di accesso;
f) il possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dall’AICCeF a favore dei propri iscritti.
Anche se l’Attestazione non rappresenta un requisito necessario per esercitare la professione (come ha stabilito il legislatore perseguendo il principio della libertà di esercizio), tuttavia i soci dell’Aiccef sono tenuti, per Regolamento, ad attivarsi per il suo rilascio e ad esibirla all’utenza insieme al numero di iscrizione all’ELENCO dei Consulenti della coppia e della famiglia. Un’attestazione che sicuramente qualifica il professionista di fronte all’utente, lo garantisce e lo rassicura. Senza considerare che rappresenta anche un valido strumento di difesa contro eventuali attacchi mossi da altri professionisti, per ignoranza o, peggio, invidia.
I compiti di vigilanza sulla corretta attuazione della legge spettano al Ministero dello Sviluppo Economico, presso il quale è stato istituito l’Elenco delle Associazioni Professionali disciplinate dalla legge e che rilasciano l’Attestazione di Qualità art. 2, comma 7).
MODALITA' DI RILASCIO
Entro il 15 maggio di ogni anno va inoltrata, dai Soci effettivi, la richiesta del rilascio dell'Attestazione di qualità, in base all'art. 7 della legge n. 4/2013 sulle Professioni non organizzate, mediante l'invio del modulo di AUTODICHIARAZIONE, compilato e firmato.
Il Modulo va inviato PER POSTA ORDINARIA alla Segreteria AICCeF, Via Tolosano 60, 48018, Faenza, corredato con gli attestati di partecipazione ad eventi validi per l'aggiornamento professionale (dal 2020 anche via mail), che certificano almeno il raggiungimento di 60 Crediti Formativi Professionale.
Chi avesse sostenuto l'esame di ammissione a Socio effettivo nell'anno precedente, non è tenuto a ad acquisire i 60 CFP e deve inviare SOLO il modulo di autodichiarazione, compilato e firmato, in Segreteria
L'Attestazione avrà validità dal 1°luglio dell'anno di rilascio al 30 giugno dell'anno successivo.
Ricordiamo che per ottenere il rilascio dell'Attestazione di qualità è necessario:
- Aver pagato la quota sociale AICCeF per l'anno in corso, con l'invio della copia del versamento allegato.
- Aver acquisito, nell’anno precedente, 60 Crediti Formativi Professionali richiesti dal Regolamento sul Sistema di Attestazione.
- Aver presentato attestati di partecipazione, riferiti a convegni, conferenze o seminari, che trattano argomenti relativi alla Consulenza familiare, alle dinamiche relazionali ed agli strumenti educativi (come richiede il Regolamento sul Sistema di Attestazione art.9) e non riferiti all'acquisizione di una qualifica professionale, o appartenenti alla sfera psicologica e psicoterapica.