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EMERGENZA COVID 19

EFFETTI DEL DPCM DEL 3.11.2020 SULL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE FAMILIARE

13 NOV 2020

Il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato il 3 novembre scorso per introdurre misure urgenti per il contrasto del contagio da Covid-19 sul territorio nazionale, ha introdotto (a partire dal 6 ) restrizioni specifiche che influenzano comportamenti, attività e libera circolazione dei cittadini.

In particolare (e limitatamente a quanto può essere di interesse nel nostro campo professionale), gli obblighi, generalizzati su tutto il territorio nazionale (Zona Gialla),  riguardano:

  • L’uso dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
  • Il mantenimento di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • Divieto di circolazione dalle 22 alle 5,00.
  • Il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • La sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • La sospensione dello svolgimento delle prove concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi (…) svolti in modalità telematica.
  • La regolamentazione delle attività commerciali, ricettive, sportive e di trasporto pubblico.

In ordine alle attività professionali il DPCM non sancisce obblighi specifici ma indica delle raccomandazioni generali, di attuazione di misure anti contagio, indirizzate ai datori di lavoro (o equiparati) ed ai lavoratori autonomi. e dove non le vieta espressamente sono consentite.  In particolare si raccomanda che:

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Quindi, in relazione all’esercizio della professione di Consulente Familiare®  valgono sempre per tutti gli iscritti, le regole indicate nei Protocolli AICCeF, e in particolare sul Protocollo di sicurezza per Consulenti Familiari®  in periodo di rischio contagio da Covid 19 e sul Protocollo della Consulenza Familiare a distanza,  (www.aiccef.it/emergenzacovid19).

DIVERSA LA SITUAZIONE NELLE REGIONI ARANCIONI E ROSSE.

Il DPCM all’art. 2 stabilisce ulteriori restrizioni per i territori delle Regioni che sono state indicate come Zone Arancioni, <caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto>.

In esse le restrizioni sono maggiori rispetto al resto del territorio nazionale e nel Decreto viene stabilito che:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
  • è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità
  • consentiti gli spostamenti necessari alla didattica in presenza
  • sono sospesi i servizi di natura commerciale e professionale specificatamente elencati.

Le restrizioni per i territori delle Regioni che sono state indicate come Zone Rosse, di massima gravità e da un livello di rischio alto>, sono ancora più stringenti.

  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Sospese quasi tutte le attività commerciali, didattiche, sportive, professionali.

 

In sintesi  l’attività del Consulente Familiare  può essere esercitata:

-Sempre in modalità a distanza.

-Nelle Zone GIALLE la Consulenza Familiare in presenza si svolge secondo le regole dettate dai DPCM governativi e dai Protocolli AICCeF, nei tempi e nei modi previsti.

-Nelle Zone ARANCIONI si può svolgere limitatamente al territorio dello stesso Comune. Il Consulente Familiare, libero professionista, può  ricevere in presenza i propri clienti se residenti nello stesso comune in cui ha lo studio (i quali possono circolare senza autodichiarazione), dalle ore 5 alle 22, e se egli risiede in un comune diverso deve fare l'autodichiarazione per comprovate ragioni di lavoro.

-Nelle Zone ROSSE è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita e ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune di residenza, se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Quindi non è possibile accogliere clienti in presenza e riteniamo che il Consulente può recarsi presso il proprio luogo di lavoro (studio, Centro..), tra le 5 e le 22, solo per effettuare consulenza on line. 

 

Per qualsiasi quesito o domanda inerente a questa situazione potete scrivere a info@aiccef.it.

 

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