Il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato il 3 novembre scorso per introdurre misure urgenti per il contrasto del contagio da Covid-19 sul territorio nazionale, ha introdotto (a partire dal 6 ) restrizioni specifiche che influenzano comportamenti, attività e libera circolazione dei cittadini.
In particolare (e limitatamente a quanto può essere di interesse nel nostro campo professionale), gli obblighi, generalizzati su tutto il territorio nazionale (Zona Gialla), riguardano:
In ordine alle attività professionali il DPCM non sancisce obblighi specifici ma indica delle raccomandazioni generali, di attuazione di misure anti contagio, indirizzate ai datori di lavoro (o equiparati) ed ai lavoratori autonomi. e dove non le vieta espressamente sono consentite. In particolare si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Quindi, in relazione all’esercizio della professione di Consulente Familiare® valgono sempre per tutti gli iscritti, le regole indicate nei Protocolli AICCeF, e in particolare sul Protocollo di sicurezza per Consulenti Familiari® in periodo di rischio contagio da Covid 19 e sul Protocollo della Consulenza Familiare a distanza, (www.aiccef.it/emergenzacovid19).
DIVERSA LA SITUAZIONE NELLE REGIONI ARANCIONI E ROSSE.
Il DPCM all’art. 2 stabilisce ulteriori restrizioni per i territori delle Regioni che sono state indicate come Zone Arancioni, <caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto>.
In esse le restrizioni sono maggiori rispetto al resto del territorio nazionale e nel Decreto viene stabilito che:
Le restrizioni per i territori delle Regioni che sono state indicate come Zone Rosse,
In sintesi l’attività del Consulente Familiare può essere esercitata:
-Sempre in modalità a distanza.
-Nelle Zone GIALLE la Consulenza Familiare in presenza si svolge secondo le regole dettate dai DPCM governativi e dai Protocolli AICCeF, nei tempi e nei modi previsti.
-Nelle Zone ARANCIONI si può svolgere limitatamente al territorio dello stesso Comune. Il Consulente Familiare, libero professionista, può ricevere in presenza i propri clienti se residenti nello stesso comune in cui ha lo studio (i quali possono circolare senza autodichiarazione), dalle ore 5 alle 22, e se egli risiede in un comune diverso deve fare l'autodichiarazione per comprovate ragioni di lavoro.
-Nelle Zone ROSSE è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita e ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune di residenza, se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Quindi non è possibile accogliere clienti in presenza e riteniamo che il Consulente può recarsi presso il proprio luogo di lavoro (studio, Centro..), tra le 5 e le 22, solo per effettuare consulenza on line.
Per qualsiasi quesito o domanda inerente a questa situazione potete scrivere a info@aiccef.it.