L'Attestazione di Qualità, rilasciata dall'AICCeF ai sensi dell'art. 7 delle legge n.4 del 2013 ai Soci Effettivi iscritti nell'Elenco dei Professionisti AICCeF, ha validità dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.
A tutela dei clienti e dei consumatori si raccomanda l'esibizione della stessa nei luoghi di effettuazione della professione o la consegna di copia dell'Attestazione al responsabile della struttura dove si esercita.
MODALITA' PER IL RILASCIO.
Entro il 15 maggio di ogni anno va inoltrata, dai Soci effettivi, la richiesta del rilascio dell'Attestazione di qualità, in base all'art. 7 della legge n. 4/2013 sulle Professioni non organizzate.
Il modulo di AUTODICHIARAZIONE, compilato e firmato, va inviato PER POSTA ORDINARIA alla Segreteria AICCeF, Via Tolosano 60, 48018, Faenza (è necessario per il rispetto della norma conservare la FIRMA autografa del Socio) , con gli attestati che certificano i 60 CFP allegati.
I Soci che hanno partecipato alla Conferenza Internazionale di TRENTO 2016 possono NON allegare il relativo attestato ed inviare il solo modulo di autodichiarazione.
Chi avesse sostenuto l'esame di ammissione a Socio effettivo nel 2016, deve inviare SOLO il modulo di autodichiarazione, compilato e firmato, in Segreteria, per posta ordinaria.
Chi avesse sostenuto l'esame di ammissione a Socio effettivo nel 2017, NON deve inviare alcun modulo quest'anno, ma l'anno prossimo. In caso gli fosse richiesta una certificazione professionale, basta l'esibizione della tessera d'iscrizione all'AICCeF.
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Ricordiamo che per ottenere il rilascio dell'Attestazione di qualità è necessario:
- Aver pagato la quota sociale AICCeF per l'anno in corso.
- Aver acquisito, nell’anno precedente, il numero di Crediti Formativi Professionali utili per raggiungere la quantità richiesta dal Regolamento sul Sistema di Attestazione (60 nell’anno).
- Aver presentato attestati di partecipazione, riferiti a convegni, conferenze o seminari, che trattano argomenti relativi alla Consulenza familiare, alle dinamiche relazionali ed agli strumenti educativi (come richiede il Regolamento sul Sistema di Attestazione art.9) e non riferiti all'acquisizione di una qualifica professionale, o appartenenti alla sfera psicologica e psicoterapica.